IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. In attuazione degli articoli 3 e 4 dello  Statuto,  la  Regione
promuove  e  sostiene nel settore dell'infanzia e dell'eta' evolutiva
lo studio, la ricerca e la documentazione nonche' la  sperimentazione
socio-assistenziale  ed educativa e la formazione degli operatori dei
servizi. A tal fine,  la  Regione  concorre  al  finanziamento  delle
attivita'  esercitate  in dette materie dall'Istituto degli Innocenti
di Firenze in conformita' alle indicazioni  contenute  nel  programma
regionale di sviluppo e negli atti di programmazione disposti secondo
i  criteri  o le procedure di cui alla legge regionale 9 giugno 1992,
n. 26.
   2. La Regione assume inoltre con il concorso  dell'Istituto  degli
Innocenti  iniziative  attinenti  la  sfera dell'infanzia e dell'eta'
evolutiva per diffondere la conoscenza di esperienze operative  e  di
studio riferite a contesti culturali diversi.
   3.  La  Giunta  regionale  promuove  idonee  iniziative al fine di
garantire, il coordinamento  delle  attivita'  esercitate,  ai  sensi
della presente legge, dall'Istituto degli Innocenti con quelle svolte
dagli enti locali nel settore dell'infanzia e dell'eta' evolutiva.