IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. In attuazione degli articoli 3 e 4 dello Statuto, la Regione promuove e sostiene nel settore dell'infanzia e dell'eta' evolutiva lo studio, la ricerca e la documentazione nonche' la sperimentazione socio-assistenziale ed educativa e la formazione degli operatori dei servizi. A tal fine, la Regione concorre al finanziamento delle attivita' esercitate in dette materie dall'Istituto degli Innocenti di Firenze in conformita' alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione disposti secondo i criteri o le procedure di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26. 2. La Regione assume inoltre con il concorso dell'Istituto degli Innocenti iniziative attinenti la sfera dell'infanzia e dell'eta' evolutiva per diffondere la conoscenza di esperienze operative e di studio riferite a contesti culturali diversi. 3. La Giunta regionale promuove idonee iniziative al fine di garantire, il coordinamento delle attivita' esercitate, ai sensi della presente legge, dall'Istituto degli Innocenti con quelle svolte dagli enti locali nel settore dell'infanzia e dell'eta' evolutiva.